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Confermato l'addio al vincolo sportivo dal 31 luglio 2023: arriva il "premio di formazione tecnica" per chi fa giovanile

 

La cancellazione del vincolo sportivo è adesso una legge dello Stato italiano. Nella giornata di ieri, 2 novembre, le ultime modifiche alla riforma dello sport italiano portata avanti dal precedente Governo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

 

Ed in pratica si dice che dal 1 agosto 2023 bye bye vincolo sportivo, arriva il “premio di formazione tecnica”. In pratica niente più contrattazioni fra le società, in quanto entro il 30 luglio 2023 ogni Federazione dovrà dotarsi di una tabella che riportano i vari parametri – oggettivi – che andranno a determinare il prestito dell'atleta. Anzi due tabelle, una per l'eventuale passaggio ad una società professionistica e l'altra per il passaggio ad una società dilettantistica. Tutte le società nelle quali il giocatore o la giocatrice hanno giocato in età giovanile prenderanno parte di questo premio.

 

Di seguito il testo completo pubblicato in Gazzetta.

 

«Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica). - 1. Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

 

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attivita' dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le societa' sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

 

b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

 

3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri che tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la societa' o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.»

 

 

Capitolo invece lavoro sportivo. Chi lavora nello sport ora potrà contare sul pagamento di contributi e tasse da parte delle società sportive su quello che è il suo introito.

 

Ma è il punto numero 24 della Gazzetta Ufficiale risponde alla domanda se anche le società dilettantistiche devono, da agosto in poi, pagare i contributi ad allenatori e collaboratori. La risposta è no, a meno che non prendano rimborsi da capogiro che, ad esempio, nel nostro volley non si vedono se non in serie A. Che, ricordiamo, è dilettantistica e non professionistica a livello di inquadramento contrattuale, anche se di fatto lo sono. Perché sotto i 15 mila euro di rimborso i soldi presi dalle società sportive non costituiranno reddito.

 

Il testo del punto in questione: “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

 

 

 

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